Regolmento della Divisione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE,
ASSEGNAZIONE E COLTIVAZIONE DEI TERRENI

DELLA PARTECIPANZA AGRARIA DI SANT’AGATA BOLOGNESE

ENTE MORALE ISTITUITO CON LA LEGGE 04-08-1894 N. 397

APPROVATO DAL CONSIGLIO
NELLA SEDUTA DEL 07 NOVEMBRE 2008

CAPITOLO I.
Dell’estrazione

Art. 1 – Il Consiglio di Amministrazione fissa la data dell’estrazione delle parti entro l’anno precedente quello di inizio della divisione, indicando altresì il luogo, il giorno e l’ora stabiliti per le operazioni di sorteggio.
Tra la data della deliberazione e la data fissata per l’estrazione devono passare almeno 90 giorni.
L’estrazione avverrà entro il paese di S. Agata con l’intervento del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario della Partecipanza.
Alla estrazione possono assistere tutti i Partecipanti.

Art. 2 – E’ ammessa, a richiesta, la estrazione associata di quote intere e di mezze quote. La richiesta, firmata dagli aventi diritto e controfirmata dal Segretario a convalida, deve pervenire al Consiglio almeno 30 giorni prima della estrazione per i provvedimenti di competenza. In tal caso la posizione numerica della iscrizione al gruppo determina la progressione numerica dell’assegnazione delle parti a seguire dal numero del capogruppo estratto.
Si considera gruppo quando la associazione è formata da almeno due parti.

Art. 3 – Secondo il pio ed antichissimo costume, prima di procedere alla divisione, le persone destinate all’assistenza e pratica di essa si recheranno in forma ufficiale alla Chiesa parrocchiale per presiedere alle funzioni religiose.

Art. 4 – Il Presidente deve porre in un’urna tanti biglietti racchiusi in palle di legno di ugual forma e dimensione, in pari numero a quanti sono i nominativi da estrarre.
I biglietti saranno formati nella maniera seguente:
1)  se si tratta di Partecipante avente diritto ad una parte intera, conterranno il solo nome di lui insieme alla paternità e maternità se avesse degli omonimi;
2)  se si tratta di Compartecipanti aventi diritto a parte intera, conterranno i nomi degli individui ammessi alla compartecipazione;
3) se si tratta di Partecipanti aventi diritto a mezza parte, conterranno due nominativi legati insieme fra i quali sarà divisa la parte 
4) se si tratta di un gruppo associato per la estrazione, il nominativo del primo associato riconosciuto capogruppo dal documento di richiesta della costituzione del gruppo.

Art. 5 – In separata Tabella saranno progressivamente numerati e descritti i fuochi o quote da assegnarsi in utenza.

Art. 6 – Prima di procedere all’estrazione deve essere verificata la regolarità delle suddette operazioni e dove avvenga che il numero dei Partecipanti di mezza parte sia dispari e sopravanzi perciò una mezza parte, questa resterà in godimento all’Amministrazione la quale ne farà preventivo calcolo per l’assegno stabilito dal regolamento.

Art.7 – L’estrazione si eseguirà col far estrarre da un fanciullo dell’età non minore di anni 6 e non maggiore di anni 12 dall’urna i biglietti ad uno ad uno.
Il Presidente, aperti i contenitori, dovrà leggere ad alta voce il nome che vi è contenuto. Secondo l’ordine del sorteggio verrà assegnato il corrispondente numero del fuoco descritto nella Tabella di cui all’art. 5 che sarà pubblicato ed annunziato così che al primo sorteggiato toccherà in godimento il fuoco segnato e descritto al  N. 1 e così di seguito finché vi saranno biglietti e palle nell’urna.

Art. 8 – Il Segretario della Partecipanza deve aprire all’atto della seduta il verbale dell’estrazione delle parti, quindi dà lettura a viva voce del Piano di Divisione e poscia procedendosi all’estrazione, registrerà fedelmente i nomi dei Partecipanti come sono descritti nei biglietti e nell’ordine progressivo con il quale vengono estratti e le quote che ad ognuno rispettivamente sono in sorte toccate.
In queste operazioni il Segretario può essere  assistito da persona o persone di sua fiducia.

Art. 9 – In qualunque tempo avvenga l’estrazione – sempre e comunque entro i termini indicati dal presente regolamento – tutti gli effetti di essa si protrarranno per ciò che riguarda il godimento al giorno 30 Settembre dell’anno successivo.

CAPITOLO II.
Della cedola di possesso

Art. 10 – Entro il termine di due mesi dall’estrazione sarà consegnato ai Partecipanti come mezzo di tradizione e licenza di entrare in possesso, la cedola della quota loro assegnata con il sorteggio, previo pagamento di quanto stabilito pro quota dal Consiglio.

Art. 11 – La cedola non sarà consegnata per i casi di cui all’art. 18 comma 4) dello Statuto ai debitori per fatto loro o di terzi verso la Partecipanza, finché non abbiano per intero saldato il loro debito. Ritardando essi il pagamento per oltre sei mesi dall’estrazione, sarà in facoltà della Giunta di cedere le loro quote, con preferenza ai Partecipanti, per tutta la durata della Divisione per rimborsare il debito alla Partecipanza insieme al corrispondente frutto ed altro.

Art. 12 – Estinto il debito, verrà loro retrodatata annualmente la somma della corrisposta d’affitto ottenuta, prelevate le tasse e quant’altro e in caso di affitto novennale anticipato la somma residua.

Art. 13 – La Partecipanza avrà sempre il diritto di priorità per l’esigenza dei propri crediti.
I terzi non potranno esercitare alcuna azione sulla quota assegnata ad un Partecipante finché questi non abbia ricevuto il segno di trasmissione che é la cedola di possesso. Ogni preventiva ipoteca o sequestro si riterrebbero come non avvenuti.

CAPITOLO III.
Del Tenimento

Art. 14 – Il Partecipante assegnatario della quota deve coltivarla secondo le buone regole dell’agricoltura e con l’osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
Tutte le coltivazioni in atto dovranno beneficiare dei necessari lavori colturali secondo le buone regole dell’agricoltura, in modo da tenere il terreno sempre libero da erbe infestanti;
Entro la data del 30 settembre tutte le quote che si renderanno libere o vacanti sotto qualsiasi forma (espatrio, decesso, fine della divisione ecc…) dovranno essere sgombrate da tutti i prodotti tanto del primo quanto del secondo investimento, ripulite dall’erba e dai rifiuti di produzione.

Art. 15 – È assolutamente proibito a qualunque Partecipante, usufruttuario o conduttore delle parti lavorative di ristoppiarle negli ultimi tre anni della Divisione.

Art. 16 – Ai Partecipanti è fatto divieto di alterare il corso delle capezzagne e delle strade interne alla proprietà della Partecipanza, così come, su di esse, di interrompere o intralciare il libero passaggio, di costruirvi fossette ed altre opere che rendano difficoltoso il transito.
Le cavedagne di passaggio dovranno essere mantenute a livello e della larghezza minima di ml. 4,00 di carreggiata viabile. Le operazioni di aratura dovranno essere fatte in modo da non danneggiare le cavedagne né mettere zolle di terra sulle sopradette in modo da non rendere difficile il transito, tenendo presente che si tratta di passaggio comune e quindi di comune interesse.
E’ severamente proibito, durante l’aratura delle parti fronteggianti strade e capezzagne ghiaiate, manovrare sulle stesse con mezzi meccanici atti a pregiudicare la viabilità ed il fondo di queste.

Art. 17 – E’ fatto divieto ai Partecipanti di otturare, ingombrare, restringere o alterare gli scoli o i condotti di acque, attraversarli con chiuse o repagnoli, spianare argini, decorticare, sbassare, rompere e mettere a coltivazione le carreggiate a cotico erboso, restringere o alterare le loro sezioni, interrompere il libero passaggio sulle medesime e praticarvi fossette o bocchette sotto qualsiasi pretesto. Nella esecuzione di lavori di aratura e vangatura lungo i fossi comuni di testata dovrà essere rigorosamente osservato e costantemente mantenuto un margine della larghezza non mai inferiore a ml. 1,00 dal ciglio. È fatto divieto assoluto di allevare e coltivare in detto margine e nelle sponde ceppi di salici od altre piante capaci di arrecare nocumento alla regolarizzazione degli scoli suddetti. E’ vietato l’uso di diserbanti che distruggano il cotico erboso delle sponde dei fossi.
I Partecipanti avranno altresì l’obbligo di eseguire la necessaria escavazione e manutenzione dei fossi e delle scoline, il ripristino e rimessa in sezione delle sponde franate, lo sfalcio delle erbe palustri o comunque delle infestanti, la pulizia nelle intersezioni con i passi carrai, e della esecuzione di tutti indistintamente quei lavori che garantiranno un regolare deflusso e smaltimento delle acque, per la migliore coltivazione delle parti e ciò nell’interesse tanto dei singoli quanto della collettività.

Art. 18 – Sarà obbligo di ciascun Utente di fare o mantenere a regola d’arte e di buona agricoltura, piantamenti o filari di alberi sotto le indicazioni che saranno prescritte nel piano di utilizzazione approvato dalla Giunta.
Al nuovo possessore sarà fatta la consegna dell’arboratura esistente sulla parte ed avrà obbligo di conservarla e migliorarla, coltivarla e portarla secondo la buona pratica di agricoltura.
Il tronco degli alberi morti naturalmente appartiene all’Amministrazione, e la zocca, broccame e cavazzatura all’utente che avrà l’obbligo della rimessa della pianta e delle viti col necessario concime seguendo le regole di buona agricoltura.
è vietato al Partecipante o usufruttuario di procurare il dissecamento di alberi e viti come pure di permettere che avvenga per negligenza e mancanza di buona coltivazione.
Verificandosi qualche deficienza nel numero delle piante o qualche deperimento per trascurata ed omessa coltivazione del Partecipante, dietro stima di persona capace e di fiducia dell’Amministra-zione i mancanti saranno tenuti, a norma di diritto e di legge, di rimborsare alla Partecipanza l’ammontare del danno arrecato tanto per la deficienza delle piante, quanto per la triste loro condizione di vegetazione.

Art. 19 – Quel Partecipanteche altererà i confini dei beni in pregiudizio della Partecipanza o vi introdurrà servitù passive o si acquieterà a quelle che vi si introducessero, sarà tenuto alla immediata riduzione in pristino ed alla rigorosa emenda dei danni e spese tanto a favore della Partecipanza che del Partecipante.

Art. 20 – I Partecipanti assegnatari delle quote debbono consentire in qualunque tempo, all’Amministrazione della Partecipanza, l’occupazione permanente o temporanea di parti della quota per l’esecuzione di lavori indispensabili ed urgenti.
Per le occupazioni sarà riconosciuta agli assegnatari della quota una indennità proporzionale all’estensione del terreno occupato. Per le occupazioni temporanee detta indennità sarà commisurata al danno eventualmente sofferto dall’assegnatario per la perdita o la diminuzione dei prodotti.
Le indennità di cui al presente articolo saranno fissate dalla Giunta.

Art. 21 – I Partecipanti assegnatari delle quote debbono consentire agli Amministratori e ai dipendenti della Partecipanza, nonché alle persone debitamente autorizzate dall’Amministrazione, l’accesso sulla propria quota per la vigilanza, i controlli, i rilievi e sopralluoghi del caso.

Art. 22 – E’ assolutamente proibito il pascolo nei terreni della Partecipanza, senza speciale permesso dell’Amministrazione. Il guardiano avrà il diritto di catturare i capi di bestiame sorpresi in pascolo abusivo e trattenerli a disposizione dell’Amministrazione, la quale li lascerà solo quando il contravventore abbia soddisfatto le penalità di cui appresso, oltre la rifusione dei danni, ecc..

Art. 23 – Le regole e norme previste dagli articoli precedenti, per quanto riferite ai Partecipanti, valgono comunque, anche ai fini della potestà contravvenzionale della Amministrazione, anche per i coltivatori delle stesse, a qualunque titolo.

Art. 24 – Chiunque si rendesse responsabile di contravvenzione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli e alle ordinanze che verranno emesse dalla Giunta, sarà sottoposto ad una multa da €. 100 a € 1000 a seconda delle circostanze e della gravità dei fatti, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice Penale e fermo l’obbligo della rifusione dei danni a chi di ragione.

 

CAPITOLO IV.
Dell’Edificazione  

Art. 25 – Ai Partecipanti e conduttori è fatto divieto di eseguire costruzioni anche se provvisorie sulle singole quote senza l’autorizzazione della Partecipanza.
Le costruzioni ed i lavori abusivamente eseguiti dovranno essere rimossi a spese del Partecipante o conduttore.

Art. 26 – L’autorizzazione a intraprendere qualsiasi costruzione sui beni della Partecipanza Agraria, deve essere rimessa alla Giunta esecutiva attraverso istanza con regolare tipo e planimetria che dimostri l’ubicazione, l’estensione del terreno, dichiari altresì l’uso a cui il fabbricato sarà adibito assoggettandosi a tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.

ART.  27 – L’autorizzazione ad eseguire costruzioni e lavori provvisori dovrà espressamente prevedere l’obbligo di rimuoverli a cura e spese di chi li ha eseguiti, nel tempo che verrà indicato o comunque, in ogni caso, al termine del godimento della quota.

Art. 28 – Chiunque fabbrichi senza un regolare permesso o contro le imposte discipline, è considerato quale occupatore di mala fede del suolo altrui.
         

Approvato in data  07 novembre 2008

Sant’Agata Bolognese li 18 novembre 2008

 

Il Presidente
Rodolfo Zambelli